
Nuovo regolamento batterie che abroga la direttiva 2006/66/CE
Bentornati
in data 28 luglio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542, con il quale l’Europa aggiorna la disciplina sulle batterie e sui rifiuti da batterie, abrogando di fatto la Direttiva Batterie (Dir 2006/66/CE) e modificando la direttiva 2008/98/CE (sui rifiuti), il regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza sui prodotti immessi in mercato).
REGOLAMENTO EUROPEO BATTERIE: I PUNTI CHIAVE E LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542
Il Regolamento europeo sulle Batterie consta di 96 articoli e XV allegati tecnici.
L’obiettivo del regolamento è ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Le principali misure previste dal regolamento europeo che abroga la precedente Direttiva Batterie sono:
- una dichiarazione e un’etichetta obbligatori sull’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici (EV), le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) (ad esempio per scooter elettrici e biciclette) e le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2kWh;
- Progettare batterie portatili negli apparecchi in modo tale che i consumatori possano rimuoverle e sostituirle facilmente;
- Un passaporto batteria digitale per batterie LMT, batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh e batterie EV (Articolo 77);
- Una politica di due diligence per tutti gli operatori economici, ad eccezione delle PMI;
- Obiettivi più severi per la raccolta dei rifiuti: per le batterie portatili – 45% entro il 2023, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030; per le batterie LMT – 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031 (Art.69);
- Livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie: litio – 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; cobalto, rame, piombo e nichel – 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031 (Allegato XII);
- Livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento – 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel (Articolo 8).
REGOLAMENTO EUROPEO BATTERIE: DA QUANDO SI APPLICA?
Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (avvenuta il 28 luglio 2023).
Si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024, ma con alcune scadenze diverse:
- l’articolo 11 (Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri) si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l’articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità delle batterie) e il capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
- Il capo VIII (Gestione dei rifiuti di batterie) si applica a decorrere dal 18 agosto 2025 con i nuovi obblighi per produttori di rifiuti – distributori di rifiuti – utilizzatori finali – titolari impianti di trattamento.
REGOLAMENTO EUROPEO SULLE BATTERIE, COSA PREVEDE: I REQUISITI E GLI OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI
Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza (CAPO II), etichettatura, marcatura e informazione (CAPO III), per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione indicandone la conformità (Capo IV) ai requisiti e la relativa notifica (Capo V). Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
Impone obblighi relativi al dovere di diligenza (Capo VII) per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo XI).
REGOLAMENTO (UE) 2023/1542: A QUALI BATTERIE SI APPLICA?
Il regolamento si applica (art.1) a tutte le categorie di batterie, vale a dire
- le batterie portatili,
- le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli),
- le batterie per mezzi di trasporto leggeri,
- le batterie per veicoli elettrici
- le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse.
- batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
QUALI SONO LE CATEGORIE DI BATTERIE E QUALI REQUISITI SI APPLICANO?
In base al Regolamento (UE) 2023/1542, le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria: in tal caso si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
- Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile.
- Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
REGOLAMENTO BATTERIE: A QUALI BATTERIE NON SI APPLICA?
Il regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
- apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio;
- apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (non si applicano i capi III e VIII del Regolamento).
È disponibile in allegato in italiano e in tutte le lingue della UE al seguente link
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